Ciclo idrico

Qualità Commerciale

STANDARD DI QUALITA’ COMMERCIALE DI SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO (Del. 661/2018/R/TLR – RQCT)

Tabella 1 - Standard specifici di qualità commerciale

IndicatoreLivello specifico
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici15 giorni lavorativi
Termine ultimo per l’esecuzione di lavori complessiEntro la data indicata dall’esercente nel preventivo
Tempo massimo di attivazione della fornitura7 giorni lavorativi
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità2 giorni feriali
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta dell’utente5 giorni lavorativi
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti30 giorni solari

 

 

Tabella 2 - Standard generali di qualità commerciale

IndicatoreLivello generale
Percentuale minima di preventivazioni per lavori semplici, di cui all’Articolo 7, messi a disposizione entro il tempo massimo di dieci (10) giorni lavorativi dalla relativa richiesta90%
Percentuale minima di preventivazioni per lavori complessi, di cui all’Articolo 7, messi a disposizione entro il tempo massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla relativa richiesta90%
Percentuale minima di rispetto della fascia di disponibilità per gli appuntamenti di due (2) ore, di cui all’Articolo 1490%
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all’Articolo 16, inviate entro il tempo massimo di trenta (30) giorni solari dalla relativa richiesta90%

 

Indennizzi Automatici

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità l’esercente corrisponde all’utente, in occasione del primo documento di fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a:

a) trenta (30) euro, nel caso di risposta motivata a reclamo scritto di un utente di minori e di medie dimensioni e per gli altri standard specifici di qualità di commerciale, per prestazioni richieste da utenti di minori dimensioni;

b) settanta (70) euro, per prestazioni, diverse dalla risposta motivata a reclamo scritto dell’utente, richieste da utenti di medie dimensioni.

L’indennizzo automatico non è dovuto nei seguenti casi:

a) cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;

b) cause imputabili al richiedente o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;

c) nel caso in cui all’utente sia già stato corrisposto nell’anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico;

d) in caso di reclami o altra comunicazione per i quali non è possibile identificare l’utente perché non contengono le informazioni minime dalla procedura pubblicata.